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NAVIGARE SUL COMPUTER AZIENDALE PUÒ PORTARE IN MARI TEMPESTOSI

Ordinanza 8943/2025 Corte Cassazione

Sancito che il datore di lavoro, per poter prendere drastici provvedimenti, deve documentare l’addebito in maniera circostanziata e precisa.
La Suprema Corte, confermando le pronunce dei primi due gradi di giudizio, conferma che, senza prove dettagliate sulla durata e sistematicità della condotta, il licenziamento per giusta causa è illegittimo.

Il caso riguarda un lavoratore accusato di uso improprio della rete internet aziendale per fini personali.

La contestazione disciplinare parlava di una media di tre ore al giorno di navigazione sulla rete aziendale, per fini personali, ma le prove tecniche offerte dall’azienda non bastavano a dimostrare tale affermazione.

I principi che regolano il licenziamento disciplinare è regolato dall’art. 2119 c.c. e dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ed indicano, come indispensabili, parametri riferiti a proporzionalità della sanzione in merito alla rottura di un rapporto di fiducia, nonché al rispetto dell’onere della prova, riferito a gravità, sistematicità e conseguenze negative in danno dell’azienda.
Nel caso deciso dalla Corte, l’azienda aveva prodotto una relazione tecnica con gli accessi a internet, ma il documento non permetteva di calcolare con certezza la durata complessiva della navigazione.

Non è possibile, poi, reinterpretare in corso di giudizio l’addebito disciplinare e spostare l’attenzione su generiche negligenze lavorative.
La Corte sottolinea che non si può ricorrere al principio del “giudicato interno” per fatti che non sono determinanti per la legittimità del licenziamento.
Nella gestione dei procedimenti disciplinari, sono indispensabili contestazioni dettagliate, prove oggettive e rispetto dei perimetri relativi agli addebiti.
In conseguenza, se la prova è insufficiente, il licenziamento cade, con diritto dei lavoratori ad essere reintegrati e risarciti.