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NEL NOME DEL PADRE, DELLA MADRE: E DEI GENITORI 1/2

Sentenza 9216/2025 Corte Cassazione

Sulle carte d’identità tornano i termini “genitore 1” e “genitore 2” e non più la dicitura “padre” e “madre”.

Nel caso in esame, una madre adottiva, unita civilmente con la madre biologica del minore, aveva chiesto che sulla
Carta d’Identità Elettronica del figlio venisse riportata la dicitura “genitore” in corrispondenza dei propri dati.
Il Ministero dell’Interno aveva imposto l’utilizzo delle parole “padre” e “madre”, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2019.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano accolto le richieste delle due madri.

La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 3, comma 5, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), che prevede l’indicazione sulla carta d’identità del nome dei “genitori o di chi ne fa le veci”.

La Cassazione ha confermato che il decreto ministeriale del 2019, imponendo le diciture “padre” e “madre”, risulta in contrasto con il T.U.L.P.S. e con la realtà giuridica delle famiglie dei nostri tempi.
Il decreto, pur se tecnico, è privo di forza normativa e non può derogare alla legge.

Nel caso di specie, il minore risultava figlio della madre biologica e, a seguito di sentenza passata in giudicato, anche della madre adottiva.
La carta di identità, quindi, doveva essere coerente con lo stato civile risultante dai registri ufficiali, che riportavano entrambe come “genitori”.

La Corte ha inoltre sottolineato che la questione non riguarda gli atti di stato civile in senso stretto, ma la corretta rappresentazione della realtà giuridica nei documenti identificativi, per evitare discriminazioni nell’uso della carta d’identità, soprattutto per l’espatrio.

In conseguenza la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno, confermando la legittimità della dicitura “genitore” o “genitore/madre” – “genitore/padre” sulla CIE dei minori con due genitori dello stesso sesso.

Avere due madri o due padri non è solo una realtà sociale ma anche una condizione giuridicamente riconosciuta.