Ordinanza 8369/2025 Corte Cassazione
Quando i genitori non sono d’accordo sull’aggiunta del cognome materno, decide il giudice ordinario, non il Prefetto.
La madre aveva chiesto di aggiungere il proprio cognome, per motivazioni identitarie e affettive e per il valore storico e culturale del proprio nome, citato persino nella Divina Commedia.
Il padre, però, aveva rifiutato il consenso e anche il Prefetto aveva negato la modifica.
Il cognome rappresenta un elemento essenziale dell’identità personale, tutelato dagli articoli 2 e 22 Cost..
La Corte ha affermato la pari dignità dei genitori nella scelta del cognome, in base agli articoli 316 e 337 c.c., in caso di disaccordo su questioni rilevanti per i figli.
La disciplina ordinaria affida al Prefetto la competenza per autorizzare le modifiche del cognome, tranne quando manca l’accordo tra i genitori: in tal caso deve intervenire il giudice civile.
La Suprema Corte spiega che il Prefetto non può valutare l’interesse del minore, ma solo verificare eventuali vizi formali dell’istanza, mentre spetta al giudice civile autorizzare uno dei genitori a presentare la domanda al Prefetto.
Il giudice ordinario è competente a risolvere i disaccordi sull’aggiunta del cognome, anche per i figli nati prima del 2022 e la decisione chiarisce i ruoli.