Ordinanza 33108/2022 Cassazione Civile – Sez. Sesta. In questa tipologia di procedimenti, di fatto, vengono riconosciuti al giudice poteri istruttori più incisivi, facultandolo ad attingere a qualunque mezzo di prova, procedendo di ufficio: ciò avviene per bilanciare la disparità socio-economica tra le parti in causa.
Soltanto nelle cause di lavoro, quindi, il giudicante può svolgere un’azione probatoria d’ufficio, tendente ad appurare la verità, sanando eventuali carenze istruttorie ed ammettendo qualsiasi genere di prova, pur al di fuori di quelle previste dal Codice Civile.
Questo è possibile, purché dagli atti del giudizio emerga una pista probatoria, pur se non ritualmente richiesta dalle parti.
A cura dello Studio Legale Labonia