Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

Nella vendita a corpo, per applicare la riduzione del prezzo, bisogna raffrontare la superficie netta ed effettiva dell’immobile.

La Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza 22957/2022 del 22 luglio ha sancito che, in caso di vendita a corpo ex art. 1538 c.c., ove il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile ovvero unitariamente, a prescindere dalla misura o quantità del bene, per accertare la sussistenza della sproporzione nel prezzo pari ad un ventesimo, bisogna confrontare l’estensione netta ed effettiva dell’immobile compravenduto. Nel caso in esame, la ricorrente acquistava un immobile mediante asta pubblica, indetta dal Comune di Salerno e, lamentava la sussistenza del vizio ex art. 1538 c.c. in quanto, vi era una sproporzione tra la metratura effettiva dell’appartamento e quella indicata nell’avviso d’asta. La Corte d’Appello, escludeva l’applicazione della franchigia del ventesimo e, dunque la riduzione del prezzo, in virtù della carenza dei presupposti in quanto, la superficie effettiva dell’immobile era inferiore di oltre un ventesimo rispetto alla metratura indicata del contratto. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha erroneamente la valutato e, dunque, raffrontato, la superficie netta e lorda dell’immobile e, tra l’altro, non considerava che, la superficie reale ed effettiva superava la franchigia di un ventesimo. Pertanto, l’inesatta determinazione dei presupposti per la riduzione del prezzo, è motivo di accoglimento del ricorso che, per l’effetto, cassa la sentenza con rinvio.