Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 53/2021, pubblicata il 7 gennaio, rilevando d’ufficio la nullità dell’intero processo, in merito ad una controversia riguardante un’incidente stradale.
La Corte infatti, ha rimesso la causa davanti al giudice di primo grado, che dovrà integrare il contraddittorio con il proprietario del veicolo e ciò perché il danneggiante risulta litisconsorte necessario in deroga alla facoltatività del litisconsorzio prevista in materia di obbligazioni solidali. Il responsabile civile dunque, è necessario per consentire all’assicurazione di opporgli l’accertamento di responsabilità.