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Nelle tabelle milanesi arriva il danno morale.

Con l’avvento del “danno non patrimoniale” come sancito dalle Sentenze di Cassazione delle Sezioni Unite del 2008 (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), si è venuta ad affermare la necessità di ricomprendere in un unico ambito tutte le componenti del danno alla persona di interesse non patrimoniale, nel rispetto dei principi di unitarietà e di integralità dello stesso.

Già dagli stessi anni 2009-2010, è iniziata, nell’ambito specialistico medico legale, una riflessione sul nuovo concetto di “danno biologico”, quale parametro tecnico di base del danno non patrimoniale: ciò in relazione alle problematiche interpretative relative all’effettiva valenza dell’automatismo liquidativo del cosiddetto “danno morale” rispetto ad una determinata invalidità permanente biologica accertata in sede medico legale.

E’ stata accolto il ricorso di un motociclista coinvolto in un sinistro stradale il cui 60 per cento della responsabilità è dell’automobilista che gli ha tagliato la strada. Inadeguata la motivazione della Corte d’appello e del Tribunale: l’impossibilità per il danneggiato di seguire i propri interessi sportivi, non rientra nel danno morale. Il danno alla vita quotidiana causato dalla lesione alla salute risulta distinto da quello morale, inteso come <<dolore, vergogna, disistima di sé, paura e disperazione>>. Quindi, un conto è come il danno alla salute incide sulle relazioni dell’individuo, un altro è la sofferenza interiore che provoca alla persona. La parola passerà al giudice che dovrà esaminare i fatti scaturiti dall’infortunato per adeguare al caso concreto la nozione di danno morale come sofferenza interiore autonoma dal biologico.