
Sentenza 27515/2025 Cassazione Penale
Le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale cruciale: il delitto di epidemia colposa (artt. 438 e 452 cod. pen.) può configurarsi anche per omissione, purché l’agente abbia una posizione di garanzia e violi un obbligo giuridico di impedire l’evento.
La novità interpretativa ottiene di passare da una visione limitata alla “diffusione attiva” del contagio, ad un approccio che riconosce rilevanza penale all’inerzia, se esistono regole cautelari chiare (quali piani pandemici, protocolli, ordini di servizio, linee guida) e poteri concreti per intervenire.
In tal modo, sono valorizzate le posizioni di garanzia, quali vertici sanitari, responsabili di strutture, datori di lavoro ed amministratori pubblici, come potenziali soggetti attivi nella prevenzione dell’epidemia.
Sul piano probatorio, la Corte ha elevato gli standard: è richiesta la prova del nesso causale e di un “rischio qualificato”, secondo cui l’omissione abbia significativamente inciso sulla diffusione dell’evento, distinguendolo da focolai circoscritti.
Il giudice deve accertare la prevedibilità ed evitabilità secondo lo stato della scienza dell’epoca; l’esigibilità dell’azione doverosa;
l’idoneità controfattuale delle misure trascurate.
Conseguenze pratiche concrete emergono immediatamente, quali la necessità di aggiornare modelli organizzativi, piani pandemici e protocolli, garantendo tracciabilità delle decisioni e dei flussi informativi;
l’obbligo di definire con chiarezza chi decide, con quali poteri e in quali tempi, formalizzando deleghe e responsabilità;
l’attivazione di un monitoraggio continuo e la tenuta di un registro delle omissioni critiche;
la messa al centro delle consulenze tecnico-scientifiche sulla probabilità controfattuale, proporzionalità e costi-benefici delle misure adottabili o trascurate.
In buona sostanza la sentenza non criminalizza l’errore ex post, ma pretende organizzazione, decisioni motivate e prova solida del nesso causale.
È un vero cambio di paradigma, che trasforma l’obbligo di prevenzione come cuore della responsabilità omissiva.
Questo orientamento apre nuove prospettive nei processi legati alla pandemia e nell’ambito della responsabilità sanitaria futura .
