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NESSUN ACCERTAMENTO SE IL FISCO NON PRODUCE IN GIUDIZIO LA CAD DEL CONTRIBUENTE ASSENTE.

Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione con sentenza 10012 del 15 aprile 2021, accogliendo il ricorso di una donna che chiedeva l’annullamento della cartella esattoriale perché non aveva ricevuto correttamente l’accertamento, ha sancito che cade l’accertamento se il fisco non produce in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata recapitata al contribuente assente. Nel caso in esame, la contribuente pur ricevendo la cartella di pagamento, lamentava un difetto relativo alla notifica dell’accertamento prodromico alla riscossione in quanto, la contribuente era assente e, in giudizio, l’amministrazione finanziaria non aveva prodotto la ricevuta di notifica della raccomandata spedita. Pertanto, la Cassazione, è giunta alla Conclusione che, in tema di notifica di un atto processuale tramite servizio postale secondo la Legge 890/1982, laddove l’atto notificato non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo e per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo sufficiente la prova della spedizione della raccomandata.