Lo ha sancito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con le ordinanze 1786/21 e 1783/21 pubblicate il 28 gennaio, secondo cui non è sufficiente il mero gap tra i redditi degli ex coniugi a far scattare automaticamente l’assegno di mantenimento per la parte economicamente debole, in quanto il giudice dovrà valutare il contributo fornito dalla ex moglie alla conduzione della vita familiare, intesa come sacrifico delle aspettative personali. Inoltre, rileva, sia l’età della ex moglie che richiede il contributo economico nonché, la durata della vita matrimoniale. Pertanto, l’assegno di mantenimento, scatterà solamente quando vi è mancanza di reddito e, laddove il richiedente versi in una situazione di insufficienza economica.