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Nessun assegno divorzile se, in sede di separazione consensuale, non è stato previsto il mantenimento.

Lo ha sancito la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 12576/21 depositata il 14 maggio, con la quale, è stato rigettato il ricorso presentato da una donna che aveva impugnato la decisione del giudice di appello con la quale lo stesso aveva revocato l’assegno mensile di 450 euro a carico dell’ex coniuge. I Supremi Giudici hanno confermato la decisione in appello perché, dalla sentenza impugnata, è emerso di contro che i due coniugi, in sede di separazione consensuale, non avevano pattuito alcun assegno di mantenimento, e ciò presupponeva dunque che i due avevano una propria attività lavorativa produttrice di reddito e che i coniugi quindi erano in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Inoltre, non rileva il risarcimento che la donna ha ottenuto dall’ex dopo un grave incidente sul lavoro perché, l’incremento del reddito è legato “all’invalidità lavorativa per cui la somma ricevuta risulta destinata a far fronte a tutte le spese mediche future.”