La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 5077/2021 pubblicata il 25 febbraio, respingendo il ricorso di una donna che nonostante le dimissioni continuava a prestare attività lavorativa in nero, ha sancito che non spetta alcun assegno all’ex moglie se le indagini difensive svolte nell’interesse dell’ex marito, provano che la donna continua a svolgere attività lavorativa fittizia nello studio professionale anche dopo le dimissioni formali del rapporto con il datore. Pertanto, laddove le indagini rilevino una piena capacità lavorativa, la donna non avrà alcun diritto al contributo economico e, neppure la revoca dei provvedimenti ex art. 709 ter c.c. per la violazione dei doveri di responsabilità genitoriale.