Lo ha sancito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n.452/2020 del 21 ottobre 2020 pubblicata il 13 gennaio 2021, secondo cui laddove l’ex moglie non lavora perché non ha alcuna voglia, l’assegno di mantenimento può non essere corrisposto dall’ex coniuge e ciò, anche se il gap reddituale tra i due è rilevante. Non si può, dunque, riconoscere alla donna il diritto a ricevere un contributo economico per il solo fatto che l’ex consorte è ricco di famiglia, essendo necessario, invece, verificare il contributo da lei fornito in ambito familiare, considerando, a prescindere dal divario patrimoniale, che non vi è stata alcuna rinuncia ad incarichi professionali o prospettive di carriera, ma semplicemente un’inerzia colpevole nel recepire un’occupazione.