Sentenza 22/03/2023 Cassazione Civile
Il committente si può rifiutare di pagare il compenso al progettista, se l’immobile costruito o ristrutturato non è conforme alle norme urbanistiche.
Tale evidenza corrisponde ad un inadempimento dell’incarico e quindi, il professionista, non può pretendere, protetto dalle disposizioni di legge, il pagamento delle sua opera.
Neppure risulta rilevante che l’immobile abusivo sia stato realmente edificato con l’accordo delle parti, poiché la responsabilità della verifica spetta esclusivamente al professionista, in forza della sua competenza tecnica.
Ininfluente, dunque, la firma per accettazione del progetto apposta dal committente, poiché non è sufficiente a far scattare l’esimente ex art. 2226 del Codice Civile.
Senza efficacia, in conseguenza, l’azione legale avviata a mezzo decreto ingiuntivo in quanto viziata alla base, in riferimento all’esistenza di un credito liquido ed esigibile.