Lo ha sancito la sesta sezione civile della Cassazione con ordinanza 56/2021 del 7 gennaio 2021, secondo cui è l’avvocato a dover provare che la non tempestiva produzione in giudizio degli acconti versati spetta al cliente, informando quest’ultimo circa l’importanza della documentazione e dimostrando di averli invano richiesti prima del termine di prescrizione.
Pertanto, nell’ adempimento dell’incarico professionale, l’obbligo di diligenza impone al legale di ottemperare sia al conferimento del mandato, sia ai doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione del cliente.