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Nessun licenziamento per il lavoratore che commette il fatto per assecondare il capo.

Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 19585/21 del 9 luglio. Nel caso di specie, una cassiera di un bar non aveva registrato numerosi acquisti effettuati da clienti, che di conseguenza non avevano ricevuto lo scontrino fiscale; tali omissioni però, erano state effettuate su richiesta dei capi che, in questo modo, potevano simulare l’acquisto di prodotti in promozione che davano diritto a premi per i direttori stessi. Al riguardo il Tribunale individuava nel comportamento della cassiera solo una mera negligenza che il contratto collettivo punisce con sanzione conservativa, e ciò perché la lavoratrice non intasca nulla da tale situazione. La Corte d’appello invece non risulta concorde dato che tale giochetto aumenterebbe, invece, lo stipendio a tutti i dipendenti del bar. Nonostante la natura contraddittoria della motivazione del giudice che riconosce la mera tutela risarcitoria, viene escluso che si configuri risoluzione del rapporto se il lavoratore ha commesso sì il fatto imputatogli nel licenziamento disciplinare, ma lo ha fatto solo per assecondare il capo.