La prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 1845/22 ha sancito che cade il diritto all’assegno di mantenimento per il figlio laureato che, non provvede ad inviare i cv per cercare lavoro. Nel caso in esame, un padre veniva condannato a versare mensilmente il mantenimento ai figli maggiorenni e parzialmente invalidi che, nonostante i numerosi solleciti, non inviavano i cv per reperire lavoro. Secondo la Cassazione, il padre è tenuto al mantenimento dei figli ormai maggiorenni soltanto se, avendo ultimato il percorso di studi, dimostra effettivamente di attivarsi per cercare una valida offerta lavorativa. Pertanto, tale principio, trova applicazione anche per i figli portatori di disabilità grave equiparata ai minori ma, soltanto se, vi è una condizione tale da recare una forte menomazione che limita la capacità lavorativa e, richiede un’assistenza permanente.