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Se non informato sul suo diritto di recesso, nessun obbligo per il consumatore

Flash per 24/08

Sentenza C-97/22 Corte Giustizia Europea

Questa sentenza pone un macigno di enorme peso, in riferimento alla disciplina dei contratti di servizio, conclusi al di fuori dei locali commerciali, in caso di omessa informazione sul diritto di recesso. Il caso preso in esame è di estrema importanza, e riguarda un contratto per ristrutturazione di un impianto elettrico, stipulato dal consumatore con un’impresa, che non lo aveva informato sul suo diritto di recesso e sui tempi previsti per legge.
Poiché il lavoro era stato terminato prima della fine di detto periodo, il committente si era rifiutato di pagare quanto pattuito.
Il giudice di prima istanza, pur ritenendo valide le argomentazioni del committente, aveva ritenuto giusto applicare un’indennità di compensazione a favore dell’impresa, che pure aveva condotto a termine il lavoro.
La Corte di Giustizia Europea, invece, ha sancito che il consumatore è esonerato da qualunque obbligo, per un contratto di servizio concluso fuori dai locali commerciali, in assenza del dovuto avviso del termine di recesso.
In riferimento all’ipotesi di indebito arricchimento, la Corte ha ribadito che, la tutela dei diritti dei consumatori, è prevalente su qualunque altro tipo di diritto giuridico.
Per tale motivo, le conseguenze economiche di una mancata informazione ricadono, esclusivamente, sull’impresa appaltatrice.