La Corte di Cassazione con sentenza 24148/21 ha sancito che l’evasore non può accedere allo speciale rito del patteggiamento se non ha pagato i debito pur vantando crediti tributari. Nel caso in esame la Cassazione accoglieva il ricorso del procuratore contro la sentenza del tribunale che, applica la pena su richiesta delle parti, ad un imputato che ai fini dell’evasione distruggeva e occultava fatture e scritture contabile, rendendo impossibile la ricostruzione del fatto. La pena è da considerarsi illegale in quanto, per accedere al rito speciale è necessario estinguere i debiti tributari così come sancito dall’art 13 bis comma 2 D.lgs 74/00. Pertanto, la Cassazione annulla senza rinvio in quanto, nel caso di specie, il reato è da considerarsi permanente si dall’inizio dell’accertamento.