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Nessun rimborso al minore caduto nel cortile dell’albergo sul ceppo di un albero.

È quanto sancisce la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 8216, respinge i genitori di una bambina caduta sul ceppo di un albero, nel giardino dell’albergo, riportando delle lesioni. Bocciato il risarcimento chiarendo che, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa. Il caso, quindi, è stato considerato imprevedibile ed inevitabile, senza tener conto della diligenza o meno del custode del giardino. Pertanto, il ceppo dell’albero non è stato ritenuto imprevedibile dagli Ermellini.