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NESSUN RIMBORSO IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DELLA EX.

La Corte di Cassazione con ordinanza 18721/21, respingendo il ricorso di un uomo che aveva sostenuto le spese di ristrutturazione della casa della ex, ha sancito che non vi è alcun diritto al rimborso anche se il rapporto è durato solo per poco tempo in quanto, non si realizza alcun indebito arricchimento. I lavori effettuati sono da ricondursi ad un dovere morale e sociale, tale da rientrare nella previsione di irripetibilità ex art. 2034, non eccedenti le esigenza familiari e rispettando i principi di proporzionalità e adeguatezza; l’attribuzione di denaro in favore del convivente è da considerarsi un’obbligazione naturale, nel rispetto del patrimonio e delle condizioni sociali. L’indebito arricchimento ha come principio basilare l’incremento economico di una parte a danno dell’altra senza giusto motivo e si configura laddove vi è il depauperamento di una parte in favore di un’altra, esuberando dall’adempimento delle obbligazioni frutto del rapporto di convivenza.