Sentenza 8526/2020 Corte di Cassazione
Parliamo dell’eterna lotta tra proprietari ed inquilini e delle aspre battaglie che si innescano quando arriva il momento di restituire la cosa locata, nelle condizioni che il locatore ritiene di suo soddisfacimento, (ovvero quasi mai).
La massima che regola questo momento di estrema tensione tra le parti però, pare che voglia dare una mano agli inquilini, in quanto prescrive che l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, pur essendo di per sé un illecito, obbliga l’inadempiente al risarcimento, solo se in concreto è derivato un dimostrabile danno patrimoniale per la controparte.
Ne consegue che il conduttore non è tenuto ad alcun risarcimento se, dal deterioramento della cosa locata, seppure superiore a quello atteso da un uso conforme, non consegue un danno patrimoniale dimostrabile.
Nella fattispecie presa in esame, non poteva essere considerato danno emergente quello evidenziato alla riconsegna di un immobile, di cui era già stata predisposta un’opera di ristrutturazione già preventivata dal proprietario e non conseguente, quindi, ad uno stato non perfetto di restituzione.