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Nessun risarcimento al minore che riconcorre il bus incautamente.

Il conducente dell’autobus non risponde del reato di lesioni personali colpose se il minore, con condotta imprudente, insegue il mezzo e viene investito. E’ quanto sancisce la Cassazione con la sentenza n.16143/2021, pubblicata dalla quarta sezione penale. Esclusa la testimonianza che il conducente avesse omesso l’arresto alla fermata, costringendo il minore alla rincorsa, ed aveva affermato l’esistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla prevedibilità della situazione di pericolo e all’evitabilità del sinistro da parte dell’imputato. La corte respinge il ricorso in quanto, a fronte della ricostruzione», il ricorrente, invece di individuare «elementi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ha invocato asseriti elementi indiziari a sostegno della propria prospettazione, senza, tuttavia, neppure indicare gli atti da cui sarebbero desumibili, per cui il ricorso non è neppure autosufficiente».