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La sesta sezione penale della corte di cassazione con 5544/22 ha sancito che non commette reato colui che trasmette ai giornalisti atti già portati a conoscenza degli indagati. nel caso in esame il comandante di polizia era stato condannato per aver trasmesso a terze parte, ovvero ai giornalisti, notizie riguardanti gli indagati che dovevano restare segrete. secondo l’imputato, le informazioni rivelate erano state già portate a conoscenza dell’indagato e quindi informato e pertanto, non vi era più l’obbligo di segretezza. pertanto, l’art 329 c.p.p., l’obbligo di segretezza sussiste fino a quando l’imputato non possa venire a conoscenza delle informazioni ma, se l’atto è stato già portato legalmente a conoscenza, la segretezza dell’atto stesso non è più vigente.