Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

NESSUNA CONDANNA PER IL SANITARIO SE IL GIUDIZIO DI CONTROFATTUALITA’ SI FONDA SULL’EVOLUZIONE DELLA MALATTIA.

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 11651/21 pubblicata il 29 marzo, ha sancito che, dopo la morte del paziente, per affermare la responsabilità penale del sanitario cui si addebita l’omissione, è necessario valutare la probabilità logica piuttosto che statistica. Non vi è condanna per omicidio colposo dell’operatore del 118 perché il giudice sdoppia il giudizio di controfattualità, tenendo in considerazione l’evoluzione della malattia e non la possibilità di salvare il paziente con un intervento tempestivo. Nel caso in esame, è accolto il ricorso dell’infermiere che era di turno al servizio d’emergenza: l’accusa sottovalutava le condizioni del paziente, bollato con codice giallo, mentre se avesse inviato direttamente l’ambulanza con il medico a bordo, l’arresto cardiaco poteva evitarsi. La Corte di Appello, sosteneva, erroneamente, l’esistenza della fattispecie di reato perché, secondo i periti, vi è la probabilità dell’85 per cento che si trattasse di ischemia acuta trattabile con fibrillazione ventricolare, prima che evolvesse in una condizione irreversibile; e ciò perché il giudizio controfattuale si basa sulla natura della patologia occorsa alla vittima prima che alla possibilità di salvezza se fosse intervenuta l’ambulanza. Pertanto, la probabilità dell’85 per cento, non riguarda la possibilità del malato di restare in vita ma, l’evoluzione della malattia, mentre il giudizio di controfattualità deve essere condotto con l’indicazione dei singoli passaggi che lo giustificano.