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Nessuna reintegrazione se il dipendente insulta il datore.

La sezione lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza 38877/21 ha sancito che non vi è reintegrazione ma solo risarcimento se il dipendente offende il suo datore in quanto, gli aggettivi utilizzati contrastano con le normali regole che discendono dal rapporto di lavoro. Nel caso in esame, era stato valutato che gli epiteti utilizzati intralciavano il rapporto fiduciario con il superiore, pur non rilevando in ambito penale e, riconoscendo soltanto una tutela risarcitoria. Il datore sosteneva che il rifiuto del lavoratore a svolgere un compito era da considerarsi grave e pertanto una buona ragione per non reintegrarlo; pertanto, gli insulti rivolti al datore rappresentano un comportamento illegittimo anche se da inquadrare in un contesto da consentire l’inosservanza del compito assegnato.