Flash per 31/08
Sentenza 16094/2022 Corte Cassazione
È risaputo che gli interventi chirurgici di maggior difficoltà, vengono effettuati da una “equipe medica”, in cui ogni operatore riveste una carica specifica rispetto alla sua preparazione e specializzazione.
Erroneamente si ritiene che, quando qualcosa va storto durante un intervento del genere, la responsabilità ricada automaticamente su tutti i componenti del gruppo operante.
Ma così non è: come ha sancito la Corte nella sentenza osservata.
I giudici hanno precisato che, l’accertamento del nesso causale deve essere determinato in relazione alla condotta ed al ruolo di ciascun membro dell’equipe, non essendo configurabile una responsabilità generica di gruppo. L’obbligo di diligenza di ognuno riguarda anche il controllo sull’operato degli altri: tuttavia tale norma non può essere applicata nelle fasi dell’intervento, in cui c’è una netta distinzione di ruoli e di specializzazioni.
La vigilanza, quindi, non può essere generalizzata, invadendo le altrui competenze.
Dalla sentenza si evince che, quando un secondo operatore non condivida le scelte del primario ed esprima chiaramente il proprio dissenso sull’operato, senza necessità di una forma specifica, risulta sgravato da qualunque responsabilità per errori e conseguenze derivanti dall’intervento.