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Nessuna restituzione dei contributi se il professionista si cancella dalla cassa previdenziale senza specifica istanza.

La Corte di Cassazione con sentenza 4566 del 19 febbraio 2021, accogliendo il ricorso di Inarcassa, ha sancito che il professionista non ha diritto alla restituzione dei contributi già versati se si cancella dalla cassa senza istanza e, dunque, gli eredi in mancanza di richiesta da parte del defunto quando era in vita, non possono vantare alcun diritto. tali restituzioni non spettano automaticamente in favore del professionista, essendo una facoltà concessa in virtù di una futura iscrizione o per beneficiare della pensione non maturata. Pertanto, l’istanza del professionista è presupposto necessario ma anche una manifestazione della volontà a rinunciare ai versamenti contributivi effettuati; è irrilevante,dunque, la mera cessazione di fatto dell’attività del professionista, la cancellazione dalla cassa o dall’albo professionale.