Lo ha stabilito la corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18785 del 2 luglio, con la quale è stato respinto il ricorso di una madre che chiedeva l’assegno per la figlia adulta, di anni ventisei, la quale non solo non aveva mostrato propensione per gli studi, ma aveva anche rifiutato l’offerta di lavoro del padre nell’azienda di famiglia. Già la Corte d’Appello aveva negato il contributo economico alla ragazza perché la colpa del mancato raggiungimento dell’indipendenza economica risultava essere proprio della stessa, in particolar modo a causa del suo rifiuto di continuare l’attività del padre, propenso invece, ad inserirla nella stessa. I Supremi Giudici hanno confermato la decisione già presa al riguardo, chiarendo che, il mantenimento, non persegue una funzione assistenziale incondizionata dei giovani disoccupati, anzi, tale obbligo deve venire meno laddove il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica possa essere ricondotto all’assenza di un impegno effettivo del giovane verso un percorso rivolto all’acquisizione di competenze professionali. Nel caso di specie la ragazza risultava essere svogliata dal punto di vista lavorativo, ma non solo, anche negli studi non aveva mostrato alcuna propensione agli stessi, perciò è stata resa definitiva la revoca dell’assegno.