Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19799 del 12 luglio. Nel caso di specie un uomo aveva fatto ricorso per ottenere dalla ex moglie la restituzione dei 150 mila euro utilizzati per la ristrutturazione della casa che, durante i lavori, risultava essere in comunione. L’uomo sosteneva che il denaro utilizzato proveniva dal suo reddito personale e perciò a detta dello stesso doveva essere restituito. Il ricorso è stato respinto perché, a detta dei Supremi Giudici, in questo caso trova applicazione l’art. 179 c.c., in base al quale i beni acquistati dai coniugi cadono in comunione e perciò in sede di divisione vanno ripartiti in parti uguali, e ciò risulta vero anche nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dal patrimonio personale di uno dei due coniugi. Dunque deve escludersi che possa essere concessa la restituzione o il rimborso ex art. 192 c.c. delle somme.