Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

Niente revoca della misura cautelare se sussiste il pericolo attuale di reiterare le condotte criminose.

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 32625/21, con la quale ha respinto la richiesta del ricorrente contro l’ordinanza del riesame che confermava il rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare disposta. Nel caso di specie il ricorrente, lamentava che, il tribunale, avesse ritenuto attuale il pericolo di reiterazione delle condotte criminose per aver scelto di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia e non sulla base di comportamenti effettivamente messi in atto dallo stesso. I Supremi Giudici, però, hanno confermato la decisione del tribunale di non revocare o sostituire la misura cautelare perché, nonostante effettivamente il ricorrente era stato inserito in un contesto lavorativo e familiare estraneo alle attività illecite, sussistevano gravi indizi di colpevolezza in merito all’associazione per delinquere della quale il ricorrente faceva parte con funzioni direttive ed in relazione ad altri reati di natura fiscale.