La prima sezione civile della Cassazione con ordinanza 40882/21 ha sancito che non scattano gli alimenti dai genitori se il figlio disoccupato non fa richiesta del reddito di cittadinanza in quanto, l’aiuto da parte della famiglia è ammesso solo se versa in uno stato di bisogno ma, resta necessario il non essere in grado di provvedere a sè per causa a lui non imputabili. Difatti, secondo l’art. 438 c.c. sancisce che, il sostentamento da parte della famiglia è ammesso soltanto a chi non è in grado di provvedere a sé stesso; lo stato di bisogno va valutato in virtù delle disponibilità economiche dell’interessato in quanto ha l’onere di dimostrare di non essere in grado di lavorare perchè invalido o che non riesce a reperire una occupazione affine alle sue attitudini, per cause a lui non imputabili. Pertanto, secondo la Cassazione, per poter ottenere gli alimenti, è necessario verificare se l’interessato abbia fatto richiesta del reddito di cittadinanza, altrimenti, in caso contrario, manca l’effettivo stato di bisogno.