La terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 28441/21 ha negato la sostituzione della pena detentiva con la misura alternativa degli arresti domiciliari, per lo spacciatore che ha un figlio minore e la moglie in carcere in quanto, vi è la familiarità con i reati più gravi nonché l’inclinazione alla recidività. Nel caso in esame, veniva respinto il ricorso di un cittadino nigeriano, che richiedeva gli arresti domiciliari, ovvero l’applicazione di una misura meno grave, nonché l’applicazione dell’art. 275 quarto comma c.p.p. perché padre di un figlio minore con madre in carcere. Secondo la Cassazione, il ricorso è inammissibile perché l’applicazione della misura meno afflittiva non consentirebbe un giusto controllo, essendo concreta la pericolosità e l’inclinazione a delinquere nei reati di spaccio di stupefacenti.