La sezione lavoro della Corte di Cassazione con sentenza 13063/22 pubblicata il 26 aprile, ha sancito che, il datore non può licenziare per giusta causa il dipendente che, durante il periodo di malattia, svolge un lavoro extra o un’altra attività per puro piacere. Infatti, tale comportamento non può considerarsi inadempimento contrattuale in quanto, spetta all’azienda dimostrare che la malattia era simulata o in grado di pregiudicare il rientro. Nel caso in esame, l’azienda è stata condannata a reintegrare il lavoratore e risarcirlo, anche se sui social mostrava foto e video in cui svolgeva un lavoro extra; in realtà, non vi è alcun divieto si svolgere un’attività per un terzo durante il periodo di malattia, purché non infranga l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede, scattando, in tal caso, una sanzione espulsiva a carico del dipendente.