La sezione lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza 32502/21 ha sancito che è nullo il licenziamento nel caso in cui il datore non risulta in grado di dimostrare il non corretto comportamento del dipendente in quanto se la contestazione è troppo generica e pecca di specifica, rende insussistente il fatto. Nel caso in esame, il giudice di secondo grado, dichiarava nullo il licenziamento di un lavoratore e condannava la società alla reintegrazione dello stesso, condannando la società anche a remunerare la retribuzione maturata dal licenziamento e alla reintegra effettiva del dipendente. La società in questione quindi propone ricorso in sede di legittimità il quale però viene respinto dai Supremi Giudici, in quanto, il fatto oggetto della contestazione risultava essere stato esposto in modo troppo generico, la società non risultava essere in grado di dimostrare il ritardo del dipendente sul luogo in cui doveva prestare il servizio, non avendo la stessa integrato o riprodotto il contenuto della contestazione e del licenziamento. Pertanto, il ricorso è infondato per insussistenza del fatto e del difetto di prova delle infrazioni attribuite al dipendente.