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No al mantenimento alla ex ricca anche se inabile.

La Corte di Cassazione con ordinanza 14161/22, depositata il 4 maggio, ha sancito che, non spetta l’assegno di divorzio alla ex se, quest’ultima, pur essendo invalida, risulta essere abbiente rispetto all’altro. Nel caso di specie, veniva riconosciuto, in primo grado, il sussidio economico in favore della ex in quanto, a causa della parziale invalidità, era divenuta incapace di trovare un lavoro; in realtà, seppur sia venuta meno l’attitudine al lavoro, tenuto conto dell’età, delle condizioni e richieste di mercato, risulta essere economicamente indipendente, in virtù della vendita di alcuni beni immobili, considerato che, la sua condizione fisica non era stata provata tramite una perizia. Pertanto, l’assegno divorzile, per essere riconosciuto, prevede come conditio sine qua non, l’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento o impossibilità nel poterli procurare da sé, nonché, aspettative ed aspirazioni lavorative sacrificate per dedicarsi alla famiglia, in relazione alla durata del matrimonio; inoltre, ribadisce la Cassazione, non vige più la regola dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio poiché, ha soltanto una natura parequativo-compensativa.