Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 9359/21 dell’8 aprile, con la quale viene chiarito che il ricorrente, nonostante il fatto che abbia continuato ad essere il solo ad avere la disponibilità dell’immobile, non può essere considerato possessore esclusivo del bene e dunque, non usucapisce la casa dove abitava con il padre. Nel caso di specie, il ricorrente aveva inizialmente convenuto in giudizio la madre e la sorella proprio per ottenere, per usucapione, l’intera proprietà dell’immobile di cui sono comproprietari pro indiviso e iure hereditario; la Corte d’Appello ha accolto la richiesta e per questo la vertenza è così giunta in Cassazione. Le due donne hanno in particolare eccepito la pronuncia di appello nella parte in cui come unica motivazione la Corte, aveva valorizzato un’unica circostanza ai fini probatori, ovvero che le due donne non avevano la disponibilità delle chiavi dell’immobile. I Supremi Giudici quindi, hanno accolto il ricorso della madre e della sorella, chiarendo che effettivamente il solo possesso delle chiavi non può essere considerato elemento sufficiente a dimostrare il possesso, elemento necessario invece, per l’acquisto per usucapione della proprietà del bene, quindi il coerede non usucapisce la casa in questione per la sola circostanza di essere il solo ad avere le chiavi dell’abitazione.