Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

NO ALLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA PER CHI NON VERSA L’ASSEGNO MENSILE ALL’EX.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 26433/21, respingendo il ricorso di un uomo che non pagava l’assegno all’ex e al figlio, ha sancito la condanna in carcere senza condizionale per chi non paga l’assegno di mantenimento anche se l’ex ha un nuovo compagno. Il Il fatto che la donna abbia un nuovo compagno e goda di una pensione non è idonea ad annullare l’accusa, in quanto si dovrebbe dimostrare che il nuovo compagnare abbia un peso all’interno della famiglia. ai fini della configurabilità del delitto ex. art. 570 c.p. si configura laddove non si provveda all’obbligo di fornire i fondamentali mezzi di sussistenza al minore, in tutto o in parte ed anche quando l’inadempimento totale dura nel tempo. Pertanto, la violazione ex. art 570 c.p., ovvero violazione degli obblighi familiari è un reato omissivo permanente e il momento consumativo cessa nel momento in cui l’obbligo viene adempiuto.