La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza 5763/22 ha sancito che la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 secondo cui ” se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, il giudice non è esonerato dal rendere noto il percorso che lo ha portato a determinare il quantum , atteso che l’an deve essere provato da colui che vanta la lesione ad un diritto costituzionalmente garantito e, dunque richiede il risarcimento. Pertanto, nel caso in esame, non veniva riconosciuto alla vittima di malasanità il risarcimento del danno biologico per mancata indicazione dei singoli addendi, mentre il danno morale non era stato accordato. il danno non patrimoniale ex art 2059, dunque, non può essere liquidato senza aver compiuto il giusto apprezzamento di tutte le circostanze esistenti e, dunque, la quantificazione del danno non può essere effettuata in via meramente arbitraria ma è necessario dar conto dell’iter logico utilizzato dal giudice per la determinazione del quantum stesso.