Sentenza 11155/2019 Tar Lazio
Si volevano sfruttare i dettami della manovra correttiva del 2017, facendo risultare opere di “leggera” ristrutturazione, quelle che rendevano uno scantinato abitabile trasformandolo in locale cucina.
Ritenuto valido lo stop ai lavori da parte del Comune, a seguito di comunicazione del Dirigente, che riteneva insufficiente la comunicazione di opere asseverate.
Il mutamento di destinazione d’uso, con la realizzazione di opere edili, va inquadrato come ristrutturazione “pesante” e, per tale motivo, non è sufficiente la CILA, ma è necessario un Permesso a Costruire, con pagamento del contributo previsto per il cambio di destinazione d’uso.
Tale disposizione è attiva per lavori effettuati, come nel caso specifico, all’interno di un centro storico, in cui non è sufficiente la semplice segnalazione.
Diversa la normativa al di fuori di tali zone cittadine, protette da una specifica difesa ambientale.