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NON C’È STATA NESSUNA INVASIONE: LA DISPONIBILITÀ ME L’AVEVA DATA IL PRORIETARIO!

Sentenza 7988/2024 Corte Cassazione

Sancito dalla Suprema Corte che, in tema di reati contro il patrimonio, “va escluso il reato di invasione di terreni o edifici se il detentore ha ricevuto l’immobile in comodato“.
Quindi, la successiva volontà contraria del proprietario non configura l’illecito, quando l’imputato è entrato in possesso del bene in maniera legittima.

In effetti, la condotta tipica del reato di “invasione di terreni o edifici“, consiste nell’introduzione illegittima dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui, di cui non si abbia il possesso o la detenzione.
In conseguenza, il reato non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto (cfr.Cass.51754/2013 – 15874/2019).

In buona sostanza, il mancato rilascio di un immobile, contrattualmente ottenuto in uso, non legittima la condanna per “invasione“, bensì la contestazione di detenzione “sine titulo“, quando vengano a mancare i presupposti.
Questa circostanza, quindi, può configurare un illecito civilistico o una violazione amministrativa: mai una fattispecie ex art.633 c.p.

Annullata la condanna del “presunto invasore“, e ridimenzionata la sua responsabilità, risultata al di fuori dei dettami punibili e sanzionabili con le vigenti norme penali.