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Non costituisce reato il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 22627/22 pubblicata il 10 giugno, ha sancito che, non commette reato il conducente che, in un sinistro stradale senza feriti, rifiuta di sottoporsi al test alcolemico in quanto, non vi è la necessità di procedere alla cure mediche. Nel caso in esame, il conducente di un autoveicolo rifiutava di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolico presso l’ospedale più vicino mediante prelievo ematico, poiché tale comportamento è escluso dal novero di quelli penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 186 comma 7 del CdS. La Cassazione ha chiarito che, l’art. 186 comma 5 del CdS, prevede il prelievo ematico solo laddove, i conducenti coinvolti, necessitano di cure mediche tempestive; infatti, sussiste il reato di cui all’art. 186, comma 7, CdS. nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preliminari di cui al comma 3, mediante etilometro in loco o presso uffici o comandi della Polizia Stradale di cui al comma 4,  laddove vengano riportate lesioni a seguito dell’incidente nonché necessaria sottoposizione alle cure mediche ospedaliere.