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Non è ammesso mobbing e demansionamento se l’inattività è di breve durata e le mansioni riguardano tutti i dipendenti.

La Cassazione con l’ordinanza 5473/21 del 26 febbraio ha respinto il ricorso di una donna assunta come commessa giudiziaria: ha chiesto il risarcimento dei danni causati dal demansionamento e mobbing subito sul posto di lavoro. E’ stata rigettata la domanda rilevando che l’impiego della donna per la custodia e il controllo del piano ove erano situate stanze dei magistrati non poteva configurare un demansionamento, trattandosi di compiti riconducibili all’area di appartenenze e inoltre, gli ordini di servizio erano indirizzati a tutto il personale con la conseguenza che non era configurabile neanche il mobbing.
Pertanto la Suprema Corte ha dichiarato che il breve periodo di assenza di compiti non incide sulla decisione di merito per la quale la scarsa tecnicità delle mansioni avrebbe impedito comunque il realizzarsi di una lesione alla professionalità.