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Non è necessario il consenso per la diffusione di immagini personali, in assenza di scopo commerciale.

La prima sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 19515/22 pubblicata il 16 giugno, ha sancito che, è lecita la divulgazione di foto o immagini relative a persone famose anche senza consenso se, tale diffusione non ha alcun scopo commerciale ma, invece, è necessario il rispetto della sfera privacy. In tal senso, gli art. 96 e 97 della L. 633/41 sul diritto d’autore, chiarisce che la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato, è lecita solo se tale diffusione risponde ad esigenze informative e, dunque, non commerciali. Nel caso in esame, venivano utilizzate da una società, come ornamento di souvenir, immagini di un noto calciatore, ledendo il diritto all’immagine, nonché sfruttandole a scopo lucrativo; di contro, secondo la società tali foto rispondevano ad esigenze culturali e didattiche e, riconosciute e tutelate dal diritto di cronaca ex art. 21 della Costituzione. La Cassazione ha affermato che, tale divulgazione non è lesione del diritto all’immagine in quanto, non lesive dell’onore e reputazione, dovendo in ogni caso rispettare la sfera personale. Pertanto, non è necessario il consenso laddove la riproduzione è giustificata dalla notorietà del soggetto, fermo restando il rispetto della sfera riservata nonché, il divieto di fruttare economicamente tale divulgazione.