Sentenza 8389/2024 Corte Cassazione
La questione esaminata dalla Suprema Corte, era relativa alla produzione difensiva di videoriprese in sede di indagini del P.M. e l’omessa trasmissione integrale delle stesse al Tribunale del Riesame.
Secondo la difesa il Pubblico Ministero avrebbe dovuto consentirne la visione integrale da parte del Tribunale del Riesame per fargli esercitare la sua funzione “di controllo a garanzia della libertà“.
La difesa dei ricorrenti aveva dedotto che le tracce dei files delle videoriprese, che avrebbero documentato la presenza di un imputato presso altro luogo nel giorno dell’espletamento dell’attività di osservazione, era avvenuta da parte della polizia giudiziaria e non del P.M., elemento che si rifletteva sia sull’effettività del controllo, sia sull’esercizio del diritto di difesa.
Al giudice del riesame, in buona sostanza, era stata sottratta la possibilità di operare un vaglio completo del materiale di indagine, con conseguente compromissione delle regole fondamentali del contraddittorio.
Secondo la Cassazione è sufficiente che il Pubblico Ministero presenti semplici riferimenti riassuntivi, non rilevando la mancata allegazione dei verbali delle operazioni e dei nastri di registrazione sonora, ovvero audiovisiva.
Inoltre, l’imputato ha l’onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne “sic et simpliciter” la rilevanza, ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, c.p.p.
In particolare, dal complesso delle deduzioni poste alla base dei motivi di ricorso, non si evinceva quale sarebbe stata la rilevanza della trasmissione del supporto informatico, al fine di dedurre elementi favorevoli dal file estrapolato dalla polizia giudiziaria e, peraltro, compiutamente preso in esame dal Tribunale del riesame.
Rigettato, in conseguenza, il ricorso e ritenuta valida l’operatività da parte del P.M.