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NON E’ NULLA LA SENTENZA SE IL P.M. SI ALLONTANA DURANTE LA LETTURA DEL DISPOSITIVO E DELLA MOTIVAZIONE.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 11802/21 ha sancito che, il pubblico ministero può allontanarsi spontaneamente dall’aula durante la lettura del dispositivo e motivazione in quanto, l’obbligo di partecipazione del magistrato al procedimento non implica la sua costante presenza in udienza. Nel caso in esame, il Tribunale di Venezia, aveva applicato ai tre ricorrenti la pena per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti ma, uno di loro aveva denunciato la violazione ex art. 420 c.p.p. per la mancata presenza del pubblico ministero in udienza. Secondo la Corte di Cassazione, il motivo del ricorso è inammissibile poiché, il magistrato era presente alla prima udienza ed assente soltanto alla lettura del dispositivo. Pertanto, non è una causa di nullità ex art. 178 comma prima lettera b) c.p.p., lo spontaneo allontanamento del magistrato mentre è in corso la discussione del difensore nell’udienza preliminare in quanto, dovendo valutare la partecipazione al procedimento in virtù dell’an e non del quomodo, non è necessaria la costante presenza del magistrato in udienza.