La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 8940/22 del 18 marzo ha sancito che, non vi è presunzione di colpa, o meglio concorso di colpa, per il conducente che investe il pedone, non potendo evitarlo con una manovra d’urgenza. Nel caso in esame, il pedone spuntava dalla vegetazione, in una zona poco illuminata e molto trafficata. L’art. 2054 c.c. comma 1 secondo cui il conducente di un veicolo senza guida su rotaie, è tenuto a risarcire il danno cagionato a cose e persone dalla sua circolazione, salvo provi di aver adottato le cautele necessarie per evitare, non può essere applicato poiché, il pedone ha attraverso la strada in modo improvviso e tempestivo e, il conducente non poteva fare nulla per ovviarlo. Pertanto, secondo la Cassazione si esclude il risarcimento in quanto, seppur fosse stato visibile (il pedone), il conducente non avrebbe potuto attuare alcuna manovra d’urgenza.