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Non è trasferimento il mutamento della mansione del dipendente.

La Corte di Cassazione con sentenza 34014/2021 ha sancito che per aversi trasferimento del dipendente è necessario che vi sia uno spostamento geografico del luogo di svolgimento del servizio e non l’assegnazione a mansione diversa. Nel caso in esame, il comune demansionava un dipendente a causa di un comportamento poco collaborativo e divergente con gli altri colleghi, attribuendo mansioni diverse. Secondo la Cassazione non si configura un trasferimento in quanto, in tal caso vi è stato soltanto l’assegnazione ad un compito differente che, legittimamente, costituisce l’esercizio di un potere amministrativo e organizzativo del datore; il trasferimento, richiede uno spostamento geografico del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione. pertanto, il datore non è gravato dell’onere di provare le ragione organizzative sottese all’assegnazione di nuove e diverse mansioni.