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NON ERO UN SORVEGLIATO SPECIALE NEL MOMENTO IN CUI HO EREDITATO: ERANO FATTI MIEI!

Sentenza 45781/2024 Cassazione Penale

L’obbligo gravante su chi sia già stato sottoposto a misura di prevenzione, di comunicare le variazioni del proprio patrimonio al nucleo di polizia tributaria, vige comunque mentre l’esecuzione della misura è sospesa: anche per i beni di provenienza ereditaria e per quelli destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani.

Il reo era stato condannato nelle prime due fasi di giudizio, perché aveva omesso di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, a seguito di una eredità ricevuta.

Avverso il predetto provvedimento aveva proposto ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché detta variazione patrimoniale era avvenuta in un momento in cui l’ordinanza applicativa della misura cautelare era stata sospesa, per cui non sussisteva alcun obbligo di comunicazione.

L’argomento è risultato infondato in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale obbligo non presupponga l’esecuzione in atto della misura.
(cfr.Cass.14842/2024; 17903/2023).
Infatti, “divenuto definitivo il decreto applicativo della misura, sorge l’obbligo comunicativo che permane per dieci anni. Detto obbligo, peraltro, non presuppone l’esecuzione della misura, il cui inizio può precedere la definitività e la cui fine interviene, di regola, per decorso del termine della misura stessa, termine più breve di quello decennale relativo all’obbligo comunicativo”.

Anche il dedotto che “nel periodo in cui era detenuto, l’imputato fosse impossibilitato a disporre dei dati e delle informazioni contabili circa la reale consistenza dell’accrescimento del suo patrimonio è inammissibile“, in quanto la mancata conoscenza da parte del ricorrente delle informazioni contabili dettagliate sull’incremento patrimoniale e la possibilità che esso fosse inferiore alla soglia di legge sono mere congetture, irrilevanti in merito ai suoi obblighi di legge.