E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 20866/21. Nel caso in esame, è stato respinto il ricorso di una donna che lasciava il posto di lavoro dopo la nascita della figlia, non attivandosi, in seguito, per cercare una nuova occupazione. L’assegno di mantenimento per mancanza di redditi propri è sancito dall’art. 156 c.c. ed è espressione di un principio solidaristico e materiale, non estendibile alle ipotesi in cui si è in grado di provvedere da soli a se stessi. Pertanto, il coniuge richiedente l’assegno mensile, dovrà dimostrare di essersi attivato inutilmente per procurarsi un lavoro per far fruttare le sue competenze professionali.